A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Con una recente interpretazione la suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza 5380 del 21/02/2023) ha chiarito come in caso di accertamento dell’esclusione della responsabilità del medico per danni al paziente subiti all’interno di una struttura sanitaria, quest’ultima comunque può rispondere per colpe a essa imputabili quali conseguenza diretta del danno stesso.
Tale interpretazione aveva luogo a seguito di un annoso iter giudiziario condotto dai genitori prima, sia in proprio che quale esercenti la potestà del minore e dal danneggiato poi, una volta divenuto maggiorenne, per danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto prematuro, in cui era stata esclusa nei due primi gradi di giudizio la responsabilità non solo del ginecologo e dei pediatri, per avere gli stessi praticato tutta l’assistenza possibile con i mezzi a disposizione, ma anche dell’Asl, pur essendo stato accertato che i rischi connessi al parto avrebbero reso opportuno il ricovero della gestante in una struttura meglio attrezzata.
Impugnata la sentenza della Corte Territoriale, veniva originariamente accertato dalla Suprema Corte nell’anno 2009 come in sede di prima Consulenza di Ufficio utilizzata sia in primo che in secondo grado non era stato tenuto conto della possibile incidenza della struttura Sanitaria sui danni patiti dal neonato appunto.
Di conseguenza con sentenza di rinvio, una volta riassunto il giudizio dinanzi la competente Corte Territoriale, si disponeva una ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, al cui esito veniva rilevata nell’anno 2015 la responsabilità contrattuale dell’Ospedale per i danni originati dall’inadeguatezza della struttura e dall’omesso o comunque ritardato trasferimento del neonato ad un ospedale maggiormente attrezzato, condannando quindi la stessa Struttura a risarcire gli appellanti.
Ricorreva per cassazione la struttura sanitaria censurando come, a suo dire, la corte d’appello, in sede di rinvio, non avesse accertato le responsabilità della struttura secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – se e in quale misura la condotta tenuta dalle strutture sanitarie giudizio abbia avuto un apporto concausale dei danni riportati a seguito del parto prematuro. A seguito di tale ricorso la Suprema Corte nell’anno 2018 accoglieva il ricorso della struttura e rinviava nuovamente alla Corte Territoriale.
Nell’anno 2020 la Corte Territoriale a parziale riforma della Sentenza precedente comunque confermava come “configurabile, a carico dell’Ospedale, una responsabilità da inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico” e altresì che tale inadempimento aveva “esplicato una efficienza causale”, e per l’effetto condannava la Struttura al risarcimento dei danni già quantificati con precedente decisione.
A questo punto ricorreva nuovamente la Struttura Sanitaria alla Suprema Corte che con la Sentenza n. 5380 del 21/02/2023 definitivamente determinava la responsabilità della Struttura sanitaria stabilendo come “In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suo confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato”.
È di evidenza come la Suprema Corte attraverso la suddetta massima abbia voluto sciogliere ogni dubbio sulla vicenda, evidenziando in tutti i suoi punti, anche a seguito dell’annoso ping pong con la Corte Territoriale, come debba essenzialmente ritenersi distinto ed autonomo il profilo di responsabilità della Struttura e di tutti gli elementi ad essa connessi, rispetto al profilo di condotta del medico in sé e della loro non assoluta ed automatica sovrapponibilità.