A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Con una recentissima Sentenza (n. 26311/2019) la Corte di Cassazione ha stabilito che i medici specializzandi, non sono presenti in struttura al solo fine della formazione professionale e trattandosi di laureati in medicina e chirurgia sono comunque esposti a una responsabilità da colpa per assunzione, dovendo quanto meno essere in grado di giudicare se essere o non essere nelle condizioni di poter compiere una determinata attività e quindi obbligati, in caso negativo, ad astenersi dal compierla.
La pronuncia della Corte è giunta all’esito di un procedimento promosso da una donna che aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno del proprio ginecologo, di una dottoressa specializzanda in medicina e della Casa di Cura in cui l’attrice era stata ricoverata.
La donna si era sottoposta ad amniocentesi, eseguita dal proprio medico il quale, dovendosi recare all’estero il giorno successivo all’esame, l’aveva affidata ad una giovane specializzanda, indicandola alla paziente come propria sostituta in caso di necessità.
La paziente notava nei giorni successivi delle perdite di liquido amniotico e pertanto si rivolgeva alla dottoressa, la quale, anziché sottoporla a controllo ecografico e a una terapia antibiotica a largo spettro, si limitava a prescriverle iniezioni di progesterone.
Seguivano perdite ematiche ed insorgenza di febbre, che portavano ad un ricovero urgente della paziente la quale subìva un aborto ed un conseguente shock settico, che le aveva cagionato la perdita della capacità di procreare e un’insufficienza renale rivelatasi cronica nonostante i trapianti di rene eseguiti.
In base alla CTU espletata, il Tribunale di Roma rigettava la domanda e quindi l’attrice proponeva appello che veniva accolto dalla Corte d’appello di Roma con condanna della Casa di Cura e dei due sanitari, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni.
A seguito delle impugnazioni proposte in via principale (dal medico) ed in via incidentale (dalla specializzanda e dalla casa di cura, nonché dalle compagnie assicurative intervenute a garanzia dei propri assistiti soccombenti) la vicenda giungeva in Cassazione.
Alla Corte veniva chiesto di stabilire se il medico specializzando, ancora in fase di formazione, potesse essere ritenuto responsabile per l’attività posta in essere o se invece, come sostenuto dalla specializzanda soccombente, debba considerarsi un mero esecutore di ordini altrui, privo del potere di assumere decisioni terapeutiche.
La Suprema Corte stabiliva che, il medico specializzando non è presente in struttura ai soli fini della formazione professionale, quindi la sua non è una presenza passiva, né può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore, anche se non gode di piena autonomia, trattandosi pur sempre di un soggetto che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e che è quindi dotato di un’autonomia che, seppur limitata stante la formazione specialistica ancora in corso ed il necessario rispetto delle direttive impartite, non può essere disconosciuta.
La Corte motiva in Sentenza come quella del medico specializzando fosse una responsabilità derivante da colpa per assunzione, cui dirette conseguenze sono la riconducibilità allo specializzando delle attività da lui compiute e la necessità che si rifiuti di svolgere quei compiti che non è (o non si ritiene) in grado di eseguire.
Elemento soggettivo in tema di colpa per assunzione è proprio di colui che cagiona un evento dannoso, avendo assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il grado di diligenza richiesto all’agente preso come modello di riferimento.
Ebbene lo specializzando che accetta di compiere una certa attività, pur consapevole di non avere la preparazione e la competenza necessarie ad eseguirla, risponde quindi a titolo di colpa per assunzione delle eventuali conseguenze dannose che dovessero prodursi, non potendo quindi invocare, a titolo di esimente, la limitata autonomia di cui dispone in quanto: se è vero che la sua attività deve svolgersi sotto le direttive impartite dal docente, è altrettanto vero che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che, pur condivisa con il tutore, lo espone a responsabilità per gli atti di sua competenza.