A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Con una recentissima Sentenza la Corte di Cassazione, (Sezione 4 Penale n. 12968 del 6 aprile 2021) ha ribaltato le decisioni del doppio grado di giudizio ponendo particolare attenzione sul primario obbligo del medico nell’esecuzione della corretta diagnosi attraverso accertamenti strumentali pre-intervento chirurgico.
Il caso riguarda il Direttore di una struttura sanitaria e il Responsabile del Reparto di Urologia i quali venivano assolti nel doppio grado di giudizio dall’accusa del reato di lesioni personali; colpa consistita per entrambi in negligenza imprudenza ed imperizia, in particolare per l’Urologo, per aver sottoposto la paziente ad un intervento chirurgico di isterectomia totale per via laparoscopica per una sospetta endometriosi senza che sussistesse alcuna indicazione in tal senso, omettendo di compiere preliminarmente gli accertamenti strumentali, che avrebbero consentito di formulare una diagnosi corretta e sicura, o comunque di escludere l’esistenza della suddetta patologia nel portare a termine l’isterectomia, nonostante fosse evidente, fin dal ispezione preliminare del campo operatorio, l’assenza della patologia endometriosica sospettata.
Oltre a ciò in sede di intervento nell’omettere di individuare correttamente gli ureteri veniva cagionata una lesione uretrale destra con conseguente instaurazione di un quadro di addome acuto e l’insorgenza di una fistola uretero vaginale.
Da tale lesione derivava per la persona offesa la necessità di sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico di ureterocistoneostomia eseguito da diverso Medico e dal quale derivavano per la persona offesa, ulteriori gravi lesioni tali da far derivare per la paziente l’insorgenza di una malattia insanabile e un indebolimento permanente dell’organo della deambulazione.
Nel corso dei due gradi di giudizio i medici venivano ritenuti estranei dai reati loro imputati, anche attraverso le tesi dei consulenti della difesa, i quali affermavano che la paziente aveva subito una lesione derivante da una complicazione che non poteva essere prevista, mentre la patologia lamentata dalla paziente fosse di matrice neurologica e preesistente all’intervento.
Esaminata tutta la documentazione e le dichiarazioni delle parti, la Suprema Corte, censurando le Sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, ha evidenziato come il punto nodale della controversia sul quale bisognava concentrare particolare attenzione, fosse riconducibile all’attenta e diligente originaria esecuzione di tutti i necessari esami preventivi, attraverso i quali sarebbe stato possibile scoprire o meno l’esistenza dell’endometriosi, evitando in questo modo l’intervento chirurgico, rischioso.
Da ciò è emerso come l’endometriosi fosse stata esclusa in sede di espletamento delle prime indagini, circostanza poi emersa in sede di esame bioptico effettuato successivamente all’intervento chirurgico.
Alla luce di tale fatto, la Cassazione ha affermato che “il medico, dinanzi all’alternativa di stabilire un trattamento curativo, deve orientarsi a preferire la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, soprattutto se una delle alternative è rappresentata da un intervento che potrebbe avere degli effetti “demolitivi permanenti” essendo pertanto obbligato a ottenere tutte le informazioni necessarie dal paziente e da altre fonti affidabili, per assicurare la correttezza del trattamento chirurgico.
Infine la Suprema Corte ha aggiunto come “la colpa medica professionale per errore diagnostico sia concretizzabile non solamente se il medico non è in grado di inquadrare correttamente il caso clinico in una patologia specifica, in presenza di uno o più sintomi, bensì anche quando omette di eseguire o di disporre degli esami che siano doverosi e necessari per poter procedere a una congrua formulazione della propria diagnosi.”.
Tale Sentenza rappresenta la conferma di un concetto fondamentale nell’individuazione della fonte del danno, attribuendo quindi un peso specifico essenziale alla corretta esecuzione delle scelte diagnostiche da parte del medico utilizzando i corretti esami strumentali, e ponendo quindi un accento particolare sull’indipendenza di quest’ultime rispetto all’esecuzione dell’atto chirurgico in sè.