AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avv. Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (sentenza numero 40708/15), è tornata ad occuparsi della responsabilità penale del medico, più specificamente sui profili del rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali.
Si tratta delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed approvate dal Minstero della Sanità che, ogni medico è tenuto a rispettare e che costituiscono uno dei parametri da considerare in sede di accertamento della responsabilità penale del medico.
Come noto, il “Decreto Balduzzi”, è intervenuto sulla esclusione della responsabilità penale, per colpa lieve, dell’esercente la professione sanitaria, nel momento in cui egli, nello svolgimento della propria attività medica, si sia attenuto, alle cosi dette linee guida.
Con la sentenza 5.11.2013, n. 18430, la Corte di Cassazione ha definito le linee guida «raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione per coadiuvare medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche» avendo cura di precisare che per potersene apprezzare la rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico, esse devono indicare “standard” diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente .
Nella più recente pronuncia, la vicenda processuale concerneva un chirurgo, tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose in danno del paziente poiché, in qualità di medico per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme dell’arte medica, effettuava intervento di plastica, non rimuovendo il filler né nel corso del primo intervento, né nel corso dell’intervento di revisione, cagionando una malattia superiore a giorni 40 con rischio di indebolimento permanente della funzione sessuale o perdita di capacità di procreazione.
Nel ricorso per cassazione il medico, condannato nei due precedenti gradi di giudizio, rilevava che, erroneamente, i Giudici non avevano considerato il rispetto, durante l’intervento, delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 189/2012 (Legge di conversione del Decreto Balduzzi).
La Suprema Corte ha respinto il ricorso ponendo in evidenza rilevanti considerazioni in relazione all’onere probatorio (incombente sul medico imputato) di allegazione e più in generale, al peso che le linee guida possono avere nella valutazione della responsabilità penale colposa del medico.
Le numerose pronunce sottolineano che, in ogni caso, il rispetto delle linee guida non è condizione sufficiente per l’esclusione della responsabilità penale, in quanto il Giudice deve sempre accertare se, in concreto, la specificità del quadro clinico del paziente era tale da imporre una condotta del medico differente da quanto indicato in termini generali dai protocolli ufficiali.
La Suprema Corte, peraltro, sottolinea “l’indole principalmente pratico-clinica della scienza medica, che si connota della capacità del medico di sottoposizione di ipotesi di partenza alle prove di resistenza avanzate dall’esperienza concreta in relazione al singolo caso clinico, con il possibile scostamento delle scelte terapeutiche dai canoni standard ove imposto dalle evidenze del caso” (fra le tante, Cass., Sez. IV, 22.4.2015, n. 24455).
Dopo aver letto le interpretazioni della Suprema Corte, capiamo che il rispetto delle linee guida da parte del medico, non esclude in maniera aprioristica la sua responsabilità in caso di imprudenza imperizia o negligenza nell’ aver cagionato un danno al paziente.
Sempre il Supremo Collegio, ha chiarito che la mera invocazione, da parte del medico di aver rispettato le linee guida, non costituisce valido elemento di esclusione della sua responsabilità all’interno di un giudizio a suo carico. Di conseguenza, dovrà quindi allegarle nella documentazione a sostegno della propria difesa.
Quindi, soltanto il Giudice, una volta preso in visione gli allegati depositati, potrà valutarne la conformità alle regole della miglior scienza medica ed utilizzarle quale parametro per la valutazione della colpa del medico.