AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Il Disegno di Legge n. 2224 della XVII Legislatura, più comunemente conosciuto come “ddl Gelli” avente come oggetto la riforma della responsabilità dei medici è stato approvato al Senato lo scorso 11 Gennaio e una volta approvato anche alla Camera dei Deputati, nei prossimi giorni, apporterà una radicale modifica in tema di responsabilità medico-professionale, sia penale che civile, nei confronti dei pazienti, affrontando quindi i problemi legati alla cosiddetta medicina difensiva, ovvero quel sistema dove i medici per mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti propongono cure alternative, non sempre utili, in alternativa agli interventi chirurgici.
Infatti, attualmente il medico rischia di essere condannato penalmente per omicidio colposo in seguito ad una complicanza avvenuta in sala operatoria e proprio il timore di sbagliare e finire davanti ad un giudice lo portava ad evitare trattamenti complessi ma utili per la salute del paziente.
Il ddl Gelli si pone come soluzione a questo problema; oltre a garantire delle nuove tutele per il medico, introduce strumenti più rapidi e sicuri per i pazienti che devono ottenere un risarcimento per i danni causati dalla sanità.
Punti fondamentali della modifica consistono nella creazione della figura del Garante per il diritto alla salute cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, nonché l’istituzione, in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente nonché di un Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Il ddl Gelli, poi prevede che il medico che per imperizia provochi un danno a un paziente non sia punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali; infatti l’art. n. 6 del Testo recita: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
È chiaro pertanto che la nuova norma comporterà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, con la speranza che si riducano al minimo i casi di medicina difensiva; al medico quindi potranno essere contestati solamente i reati come omicidio colposo e lesioni personali, mentre al di fuori di queste due casistiche verrà sollevato da qualsiasi responsabilità qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Altro punto fondamentale che la riforma affronta è la responsabilità civile del medico che opera presso una struttura sanitaria, che diventa extracontrattuale. Quindi spetterà al paziente che ritiene di aver subito il danno dimostrare che la colpa è del medico che l’ha curato; per la struttura sanitaria, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà quest’ultima a dover dimostrare di non avere responsabilità.
Inoltre, con il ddl Gelli, viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento dovrebbero essere più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie sono obbligate ad assicurarsi e, qualora il cittadino non riuscisse a ottenere il risarcimento dovuto dalla struttura ospedaliera, potrebbe rifarsi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa e, proprio a tal riguardo, nel ddl Gelli viene ribadito l’obbligo assicurativo per tutti i medici, non ancora attuato in Italia ed esteso anche per i liberi professionisti.
Infine, il ddl Gelli introduce un fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati e devono rivalersi su una società assicurativa fallita.