AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Con una recente Sentenza (Cass. Pen. Sentenza n.47801 del 19 ottobre 2018) la Corte di Cassazione, è tornata a pronunciarsi sul concetto del c.d. “danno da equipe”, ovvero la responsabilità in solido tra i vari soggetti esercenti l’attività sanitaria, includendo nell’ alveo di tale tipologia di danno, la co-responsabilità del ginecologo e dell’ostetrico.
Il Tribunale di Cagliari il 13 novembre 2015 condannava un medico per il reato di cui all’ art. 590, c.p., perché, omettendo di preparare la sala operatoria e di passare dal parto naturale al taglio cesareo in una situazione di gravidanza a rischio, aveva cagionato a un neonato una lesione da cui era derivata una grave e probabilmente insanabile malattia.
Il Tribunale aveva difatti stabilito come, sulla base della presenza di indici di sofferenza fetale, il comportamento alternativo doveroso sarebbe stato (sulla base dei contributi peritali), quello di procedere immediatamente a estrazione del feto mediante taglio cesareo.
La Corte d’appello di Cagliari, in data 10 luglio 2017, riformava limitatamente agli effetti penali (dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione) e confermava agli effetti civili, adottando le conseguenti statuizioni in materia di spese.
Pertanto, il medico ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della colpa attribuita al ricorrente come “grave”, con riferimento a una condotta omissiva (ossia, di fatto, al non avere effettuato un controllo attento e costante dei tracciati e dell’operato dell’ostetrica), senza una puntuale verifica della posizione di garanzia del ricorrente, del comportamento alternativo doveroso e dell’efficacia salvifica di tale comportamento.
Ebbene, la Suprema Corte, ha chiarito come: “l’obbligo di diligenza gravante su ciascun componente dell’equipe medica non si limiti soltanto alle specifiche mansioni a lui affidate, ma anche al controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, poiché rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Di talchè, sussiste corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe.”
È chiaro come, la Suprema Corte abbia voluto correttamente evidenziare la condotta omissiva del medico, valutato unitamente alla consapevolezza delle cautele da adottare nella situazione manifestatasi, confermando i suoi profili di colpa grave.
Stesse cautele e stessi profili di responsabilità da applicarsi anche, giustamente, alla condotta dell’ostetrica per non aver segnalato i peggioramenti manifestati dal tracciato cardiotocografico