AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Dopo aver trattato nei numeri scorsi, e ancor prima della vera e propria approvazione al Senato, dell’ormai notissima riforma Gelli-Bianco che è andata a ridisegnare considerevolmente molti aspetti in tema di responsabilità medico professionale, andiamo oggi a spiegare, da un punto di vista significativo, l’impatto che questa Legge ha portato nell’ambito assicurativo.
Infatti la riforma, all’articolo 10, ribadisce l’obbligo assicurativo in capo a tutte le figure rilevanti nell’attività sanitaria, dalle strutture sanitarie pubbliche e private (comma 1), ai sanitari che esercitano in libera professione (comma 2), fino ai professionisti sanitari, dipendenti dalle predette strutture (comma 3).
Questa linea di indirizzo è al centro dell’attuale sistema di responsabilità professionale con obbligo assicurativo, prescritta da tutte le leggi in materia, dal 2011 ad oggi, e richiamate al comma 2 dell’art.10 della Legge Gelli-Bianco.
Le prime due figure, ovvero le strutture e i liberi professionisti, saranno coperte dalle garanzie adottate per l’intero rischio relativo all’esercizio della professione. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della nuova legge, che individua la loro responsabilità quale adempimento contrattuale (art. 1218 cod. civ.), ciò perché, evidentemente, sia le strutture che i liberi professionisti sanitari sono titolari dell’organizzazione per i servizi che rendono al paziente; e in tali termini risponderanno e verranno assicurati, tenendo conto della prescrizione decennale, dell’onere della prova a carico del sanitario equiparato al debitore.
La terza figura, del sanitario dipendente, che in virtù della nuova Legge, risponderà invece per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) in quanto non riveste le caratteristiche delle altre due figure, di titolari dell’organizzazione. Anzi, il sanitario dipendente dalla struttura è proprio l’elemento principale del servizio che la struttura organizza. In quanto tale, il sanitario dipendente sarà coperto, all’interno del proprio rapporto con l’azienda sanitaria, da polizza con costi a proprio carico, per la sola colpa grave. Secondo le regole applicabili al pubblico dipendente. Tuttavia, poiché il sanitario dipendente potrebbe pur sempre essere perseguito dal paziente danneggiato in via autonoma e indipendente, rispetto alla struttura sanitaria, sarà opportuno che la polizza a tutela della sua posizione contempli anche la garanzia di tale fattispecie. In caso, con eventuali rivalse della compagnia assicurativa verso la struttura, qualora l’evento dannoso non derivi da colpa grave dell’assicurato. La garanzia assicurativa dell’azienda sanitaria va poi debitamente resa nota ai pazienti, mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda; proprio perché, il comma 4 dell’art. 10 impone all’azienda sanitaria per la maggior tutela del paziente danneggiato, la previsione delle condizioni essenziali di polizza (massimali, esclusioni di copertura, franchigie, rivalse, etc.) e intende favorire l’azione diretta del paziente danneggiato verso la compagnia assicurativa, secondo il disposto dell’art 12 della nuova legge.
Il comma 7 stabilisce poi come i dati relativi alle coperture e al loro azionamento dovranno essere noti all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche, per una compiuta mappatura rischi e il monitoraggio del loro andamento.
Il comma 5 e il comma 6, rispettivamente, rimandano a due altri decreti, sempre del Ministero dello Sviluppo Economico, circa la vigilanza di Ivass (comma 5) sulle compagnie che assicurano la med-mal e circa le condizioni minime di tali polizze (comma 6), oltre ad un altro punto sulle “misure analoghe” alle assicurazioni.
Orbene, il comma 5 intende promuovere un controllo sulle compagnie assicurative, volto probabilmente a evitare comportamenti gestionali che rendano difficoltosa la sostenibilità del ramo, ovvero meccanismi di gestione dei sinistri che gravino eccessivamente sulla riservazione dei sinistri, esponendo la pratica risarcitoria troppo a lungo e con l’esito di far aumentare nel tempo il valore del danno.
Il comma 6 invece rinvia a fissazioni di massimali e prospetti di classi di rischio secondo le diverse specialità mediche e chirurgiche. Fissazione cui pervenire attraverso la concertazione tra organi rappresentativi delle categorie mediche, dei pazienti, delle assicurazioni e dell’organo di vigilanza su quest’ultime, Ivass.
È infine fondamentale evidenziare come soprattutto, il comma 6 introduca in maniera organica la previsione delle “misure analoghe” alle assicurazioni, che le aziende sanitarie possono adottare, in luogo delle polizze assicurative. Le “misure analoghe” all’assicurazione, o auto-ritenzione che consistono nella c.d. auto-assicurazione, ossia la ritenzione del rischio da malpractice nell’azienda sanitaria. L’articolo 10 (comma 1) la prevede e (comma 6) ne delinea i principi regolatori, disponendo, in aggiunta al fondo rischi, un fondo apposito di messa a riserva con imputazione contabile per annualità di competenza dei risarcimenti relativi “ai sinistri denunziati”.