Il ginecologo che non si è accorto della gravidanza dovrà risarcire il danno esistenziale e non il patrimoniale
AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avv. Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
La Suprema Corte di Cassazione, si è recentemente pronunciata in ordine alla domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto dalla paziente non informata tempestivamente dal proprio ginecologo circa il suo ingresso in gravidanza, perdendo così il diritto di poter valutare se interromperla o meno.
La vicenda si apre nel mese di luglio del 1997 quando una paziente si rivolgeva al proprio ginecologo lamentando i sintomi tipici della gravidanza. Il medico, dopo averla sottoposta ad alcuni esami, escludeva uno stato di gestazione.
Tuttavia, la paziente, nell’ottobre dello stesso anno addiveniva alla conferma della propria gravidanza, nel momento in cui, oramai, era già decorso il termine ultimo per poter procedere, eventualmente, alla interruzione della stessa.
La signora conveniva in giudizio il medico, fondando la propria difesa sul fatto che l’errore aveva comportato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale di Milano condannava il medico convenuto al risarcimento del danno esistenziale, sostenendo che lo stesso avesse violato il diritto della donna a essere informata sulla gravidanza. Per quel che concerne la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, invece, il giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di una volontà abortiva della donna, anche nell’ipotesi che la stessa fosse stata tempestivamente informata.
La signora impugnava la sentenza di primo grado ma la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, l’attrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte adita, con la sentenza Cass. n. 16401/2014, sul punto, ha ritenuto preliminarmente che: “…dall’illecito non sono derivati danni (patrimoniali), ovvero che non ve ne era sufficiente la prova. Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa, risarcibili sol perché si dimostri l’avvenuta lesione di un diritto. La lesione del diritto è il presupposto necessario, ma non sufficiente per pretendere il risarcimento del danno: a esso dovrà necessariamente conseguire una perdita, patrimoniale o di altro tipo. L’eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quant’anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di abortire”.
Quindi la Suprema Corte, ha ribadito quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio confermando la natura non patrimoniale del danno subìto, da parte della paziente, per la materiale assenza, di una effettiva perdita patrimoniale.
La Cassazione aveva già chiarito l’essenziale differenza da un punto di vista astratto tra il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, infatti: “Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.” ( Sentenza Cass. n. 6930/12)
In conclusione, ritornando al caso di specie, è corretto ritenere che, l’errore da parte del medico ginecologo che non si accorga della gravidanza, genererà nei confronti della sua paziente un danno non patrimoniale, ma di natura esistenziale. Questo perché il danno derivato dall’errore del medico non andrà ad incidere sulla perdita di un quantum patrimoniale in capo alla paziente stessa, ma “soltanto”, si fa per dire, sulle sue abitudini e scelte di vita.
Resta fermo il fatto che, il danno esistenziale, dovrà comunque essere risarcito ma, nei soli casi previsti dalla legge come previsto dall’art. 2059 c.c., implicando quindi, una notevole difficoltà nella sua liquidazione che verrà affidata alla valutazione equitativa del giudice.