A cura dell’Avvocato Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
Il 24 settembre è entrata in vigore la legge n. 113 del 14 agosto 2020 dal titolo “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.
La Legge interviene al fine di garantire un miglioramento delle condizioni lavorative di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, di tutelarne maggiormente l’incolumità fisica e morale, imponendo tra l’altro alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di adottare nell’ambito dei loro piani di sicurezza specifici protocolli di prevenzione da episodi di aggressione del personale sanitario, con adozione di misure dirette a garantire il tempestivo intervento delle forze di polizia.
Entrando nel vivo di quelle che sono state le integrazioni normative, il Legislatore ha apportato modifiche all’art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime ed infatti, l’art. 4 della Legge introduce un’ipotesi speciale del delitto di lesione personale, ovverossia la fattispecie di reato relativa alle lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Risulta altresì modificato l’art. 584, quater, c.p. secondo cui “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.
Alla luce dei predetti aggiornamenti occorre ricordare come le lesioni gravi si configurino allorché dall’offesa ricevuta, derivi una malattia che metta in pericolo la vita, (per un tempo superiore ai quaranta giorni), oppure se il fatto produca la compromissione permanente di un senso o di un organo, mentre, le lesioni gravissime si configurano quando dall’offesa ricevuta, derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, come ad esempio la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inutilizzabile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà nell’uso della parola.
La fattispecie di cui ai nuovi aggiornamenti normativi sussiste se il destinatario dell’azione è un esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, oppure un soggetto che svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, che si trovi nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero, subisca l’atto criminoso ad espressa lesione del ruolo ricoperto ed il soggetto offensore agisca con la volontà di offendere l’integrità psicofisica del soggetto destinatario dell’azione.
In relazione alle pene, per i nuovi reati illustrati, la Legge ha disposto per le lesioni gravi la reclusione da quattro a dieci anni e per le lesioni gravissime, la reclusione da otto a sedici anni.
Inoltre, la stessa legge ha introdotto un capo autonomo relativo alle circostanze aggravanti, stabilendo (al comma 11 octies dell’art. 61 c.p.) la seguente dicitura: “l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».
La Legge ha infine introdotto la procedibilità d’ufficio per il perseguimento dei reati predetti e la disposizione secondo cui qualora non si configurino le fattispecie di reato previste dalla Legge, qualunque condotta violenta, ingiuriosa, offensiva o moleste assunta nei confronti dei predetti soggetti può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa per una somma fra 500 e 5.000,00 euro.
È evidente pertanto come il Legislatore abbia voluto inasprire quegli episodi di violenza il più delle volte totalmente ingiustificata nei confronti della classe medica, che, soprattutto in questo periodo di grave crisi sanitaria, ha subìto gravi perdite salvando migliaia di vite, garantendole maggiori e doverose tutele alla luce del fondamentale ruolo sociale svolto.