AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A cura dell’Avv. Giovanni Meliadò e dell’Avvocato Vincenzo Campellone
Studio Legale Meliadò
La Corte di Cassazione in una recente sentenza, pubblicata in data 5 maggio 2016, ha affermato il principio secondo cui i professionisti che lavorano in equipe rispondono, comunque, ciascuno delle conseguenze del proprio operato, annullando parzialmente, per questo motivo, la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano secondo cui, un medico ginecologo ed un ostetrico presente in sala parto venivano ritenuti responsabili di un parto disgraziatamente andato male, durante il quale il nascituro riportò gravi e permanenti danni, a causa dell’uso intempestivo ed inopportuno della ventosa ostetrica e dell’esecuzione di manovre eccessivamente energiche.
La suprema Corte ha infatti stabilito che “la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica, per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico, non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri” (cfr. Cass. Pen. Sez. IV Sent. Num. 18780 Anno 2016).
La sentenza conferma quindi che la responsabilità professionale deve essere circostanziata alle specifiche mansioni di ciascun professionista facente parte dell’equipe, e pertanto, la stessa equipe non possa essere considerata il fulcro unico delle responsabilità, laddove siano chiaramente individuate le attività di ciascuno e le dirette conseguenze delle stesse ai fini del verificarsi del danno.
Nel caso oggetto di interpretazione i giudici dell’Appello di Milano avevano ritenuto responsabili sia il ginecologo che l’ostetrico, per aver posto in atto una serie di operazioni e manovre non adeguate alla situazione ed aver concorso al verificarsi dell’evento avverso.
La Corte di Cassazione ha annullato in parte la sentenza, sottolineando come le responsabilità dei componenti dell’equipe siano comunque differenti e ascrivibili, singolarmente, a ciascun professionista, ciascuno per il proprio operato e per i propri limiti di competenza.
Veniva infatti accertato che, le manovre che hanno cagionato il danno, a causa della loro inadeguatezza, sono state poste in essere dal ginecologo e che, sulle stesse, l’ostetrico presente non aveva possibilità né di intervenire né di valutarne la stessa effettiva energia applicata. La Corte di Cassazione ha dunque stabilito che le imputazioni a carico dell’ostetrico debbano cadere “per non aver commesso il fatto”, mentre siano fondate le imputazioni a carico del medico, pur se la condanna penale viene derubricata in quanto prescritta.
Vani pertanto si sono rivelati i tentativi di addebito ai danni dell’ostetrico per una riferita imperizia nella valutazione dei segnali di allarme della criticità del parto, in quanto è emerso dagli atti che il ginecologo era a conoscenza, già durante il decorso dell’intero travaglio, dei parametri che suggerivano una specifica criticità durante il parto.
Alla luce di quanto sopra descritto, è corretto rilevare che la sentenza della Suprema Corte, conferma la non applicabilità, in questo caso, dell’art. 3 della Legge Balduzzi, essendo stata la condotta del ginecologo talmente distante dalle linee guida da non poter ricondurre l’evento nell’alveo della colpa lieve e della conseguente limitazione di responsabilità.